Tale disposto vale anche per prodotti importati, qualora non si possa stabilire chi sia l'importatore, anche se è indicato il nome del produttore (art. 2 cpv. 3 LRDP). b) Relativamente alla nozione di termine ragionevole determinante per la responsabilità del fornitore, il Pretore ha già compiutamente riassunto la posizione del legislatore svizzero e della giurisprudenza europea. Al riguardo basti rammentare che la durata del termine per indicare al danneggiato il nome del produttore o, nel caso di prodotti importati, quello dell'importatore, deve essere determinata in ogni singolo caso, secondo le circostanze concrete.