Secondo l'art. 2 cpv. 2 LRDP quando non può essere individuato il produttore, si considera tale ogni persona che ha fornito il prodotto, a meno che quest'ultima comunichi al danneggiato, entro un termine ragionevole a contare dalla richiesta, l'identità del produttore o della persona che gli ha fornito il prodotto. Tale disposto vale anche per prodotti importati, qualora non si possa stabilire chi sia l'importatore, anche se è indicato il nome del produttore (art. 2 cpv.