a) Per l'art. 2 cpv. 1 LRDP è considerato produttore la persona che produce il prodotto finito, una materia prima o una parte componente (lett. a), come pure chiunque si presenti come produttore apponendo il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto (lett. b) o chiunque importi un prodotto ai fini della vendita, della locazione, del leasing o di qualsiasi altra forma di distribuzione nell'ambito della sua attività commerciale; al riguardo sono salve le disposizioni contrarie previste nei trattati internazionali. Secondo l'art. 2 cpv.