La reclamante lamenta un'errata applicazione dell'art. 2 LRDP, rimproverando al Pretore di avere ammesso che la convenuta aveva indicato il nome dell'importatrice del navigatore stradale in un tempo ragionevole. Essa si duole del fatto che il primo giudice si è scostato, senza che vi fossero particolari circostanze che lo giustificassero, dai termini per indicare il nome dell'importatore stabiliti dal diritto tedesco e da quello italiano, di rispettivamente un mese e tre mesi. A suo dire, la convenuta non l'ha mai invitata a pazientare né ha mai asserito di avere delle difficoltà nel rintracciare l'importatore svizzero. a) Per l'art. 2 cpv.