Egli ha così ritenuto che la convenuta difettava della legittimazione passiva, donde la reiezione dell'azione fondata sulla LRDP. Il Pretore poi, ha escluso che alla convenuta si potesse ascrivere una responsabilità per atto illecito secondo l'art. 41 CO, già solo per il fatto che “è pacifico che non può essere attribuita nessuna colpa, nemmeno nella forma della negligenza, alla convenuta nella realizzazione del danno, dovuto al preteso difetto di un prodotto realizzato da altri e sul quale non aveva nessun potere decisionale o di controllo”.