2 e 3 della legge federale sulla responsabilità per danno da prodotti del 18 giugno 1993 (LRDP; RS 221.112.944), ha accertato che la convenuta aveva indicato il nome dell'importatrice del prodotto solo il 1° ottobre 2009, ovvero a quasi 4 mesi dalla prima richiesta avvenuta il 5 giugno 2009 e dopo quasi un mese dall'inizio della causa. Per il primo giudice, tale lasso di tempo appariva ancora ragionevole ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 LRDP, perché “la pretesa dell'istante era ben lungi sia dal prescriversi sia dal perimersi, la causa era solo agli inizi e non vi erano particolari problematiche probatorie”.