Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore dell'istante il 2 luglio 2013, di modo che il termine d'impugnazione ha cominciato a decorrere il 3 luglio 2013, è rimasto sospeso dal 15 luglio al 15 agosto 2013 incluso (art. 145 cpv. 1 lett. b CPC), ha ripreso a decorrere il 16 agosto 2013 e sarebbe scaduto il 2 settembre 2013. Il reclamo, introdotto il 30 agosto 2013 (cfr. attestazione postale sulla busta d'invio raccomandato) è pertanto tempestivo. 2. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.