Alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Le decisioni emanate dopo il 1° gennaio 2011 sono pertanto impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore dell'istante il 2 luglio 2013, di modo che il termine d'impugnazione ha cominciato a decorrere il 3 luglio 2013, è rimasto sospeso dal 15 luglio al 15 agosto 2013 incluso (art. 145 cpv.