In seguito all'avvicendamento del Pretore, le parti, così interpellate, hanno dichiarato di rinunciare a un nuovo dibattimento finale. D. Statuendo il 28 giugno 2013 il Pretore ha respinto l'istanza per carenza di legittimazione passiva della convenuta (dispositivo n. 1), ponendo le spese, con una tassa di giustizia di fr. 150.–, a carico della convenuta, tenuta a rifondere alla controparte fr. 1400.– per ripetibili (dispositivo n. 2).