All'udienza del 2 novembre 2009, indetta per la discussione, la convenuta ha proposto di respingere l'istanza, eccependo in particolare la mancanza di legittimazione passiva e contestando che il danno subìto dalla controparte fosse stato causato dall'apparecchio de lei venduto. Ultimata il 17 febbraio 2011 l'istruttoria, le parti hanno rinunciato alla discussione finale, limitandosi a produrre il 6 maggio 2011 conclusioni scritte, nelle quali hanno riconfermato le loro posizioni. In seguito all'avvicendamento del Pretore, le parti, così interpellate, hanno dichiarato di rinunciare a un nuovo dibattimento finale.