{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2015-11-02", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2013-35_2015-11-02.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=122716&nX40_KEY=4921706&nTrefferzeile=87&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "4816d27df383e456f255841203bbcb3c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2013.35"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 02.11.2015 16.2013.35"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Responsabilità per danno da prodotti - prova del difetto di un prodotto"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:16:49", "Checksum": "e16eb08e235079fa915b73fc5ed9a78a", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 02.11.2015 16.2013.35\nRegesto:\nResponsabilità per danno da prodotti - prova del difetto di un prodotto\n\n\nb) Relativamente alla nozione di termine ragionevole determinante per la responsabilità del fornitore, il Pretore ha già compiutamente riassunto la posizione del legislatore svizzero e della giurisprudenza europea. Al riguardo basti rammentare che la durata del termine per indicare al danneggiato il nome del produttore o, nel caso di prodotti importati, quello dell'importatore, deve essere determinata in ogni singolo caso, secondo le circostanze concrete. Per fissarla, devono essere presi in considerazione, da una parte l'interesse della vittima a liquidare rapidamente il suo sinistro e il rischio di perenzione delle sue pretese quando la messa in circolazione del prodotto è ormai datata, dall'altra parte l'interesse del fornitore a procedere a ulteriori indagini o verifiche del prodotto (Hess, Kommentar zum Produktehaftpflichtgesetz (PrHG), 2a edizione, pag. 212 seg. n. 128-130; Fellmann/Kottmann, Schweizerisches Haftpflichtrecht – Band I, Berna 2012, pag. 366 n. 1103; Rey, Ausservertragliches Hapflichrecht, 4a edizione, pag. 275 e seg. n. 1204; Werro, La responsabilité civile, 2a edizione, pag. 167 n. 564).\nc) In concreto, il Pretore ha accertato che il 5 giugno 2009 __________ e RE 1 si sono rivolti alla CO 1, chiedendole di comunicare il nome e l'indirizzo dell'importatore svizzero dal quale si era rifornita (doc. F). Il 19 giugno 2009 essi hanno reiterato la richiesta (doc. H). La CO 1 ha reagito alla richiesta solo il 1° ottobre 2009 (doc. 6). Premesso ciò, la comunicazione del nominativo dell'importatore svizzero del noto apparecchio è avvenuta quasi quattro mesi dopo la richiesta. Considerato che la convenuta è la principale società di __________ in Svizzera e che essa nemmeno ha preteso di avere dovuto compiere, prima di rispondere alla richiesta del cliente, indagini o verifiche del prodotto, un tale lasso di tempo non appare giustificabile. D'altro canto non va dimenticato che la reclamante ha introdotto l'azione meno di tre mesi dalla sua prima richiesta e che a quel momento il termine di prescrizione era ben lungi dall'essere a rischio. La questione di sapere se l'istante abbia agito con troppa premura o se la convenuta abbia eccessivamente tardato a rispondere alla legittima richiesta della controparte può in definitiva rimanere indecisa, giacché, foss'anche ammessa la legittimazione passiva della convenuta, l'azione andrebbe comunque respinta come si vedrà in appresso.\n5. L'art. 1 cpv. 1 lett. b LRDP dispone che la responsabilità del produttore è realizzata quando un prodotto difettoso cagiona un danno o la distruzione di una cosa che, per sua natura, sia normalmente destinata all'uso o consumo privato e che sia stata utilizzata dal danneggiato principalmente per fini privati. Oltre all'esistenza di un prodotto difettoso, la responsabilità del produttore presuppone che le condizioni generali della responsabilità siano realizzate: occorre pertanto un danno e un nesso di causalità, naturale e adeguato, tra il difetto del prodotto e il danno. L'esistenza di questo legame di causalità si determina secondo le regole abituali (Werro, op. cit., pag. 167 n. 564).\nOra, l'esistenza del danno subìto dalla reclamante può essere ammesso già per il fatto che “sul cruscotto lato conducente vi è un solco rettilineo per 6.5 cm che procede a zig zag per ulteriori 2.5 cm. Il solco è più marcato al centro. Intorno al solco vi sono delle macchie di plastica solidificata, materiale di cui è fatto il cruscotto” (cfr. ispezione oculare del 14 gennaio 2010). Quanto alla quantificazione del danno, non contestata dalla convenuta, l'interessata ha presentato un preventivo allestito dal Garage __________ dal quale risulta un costo di riparazione di fr. 2638.85 (doc. I). Controverso è invece l'esistenza di un difetto di progettazione del __________ ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LRDP, consistente nella capacità delle sue ventose esposte al sole di creare un effetto lente in grado di fondere la plastica, così come la prova del nesso causale naturale e adeguato tra questo difetto e il danno.\n6. Secondo l'art. 4 cpv. 1 LRDP un prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze, tra cui la presentazione (lett. a), l'uso al quale esso può essere ragionevolmente destinato (lett. b) e il momento della sua messa in circolazione (lett. c). Questa definizione è stata ripresa dall'art. 6 cpv. 1 della Direttiva 85/374/CE. Come i considerandi introduttivi di questa direttiva precisano, la responsabilità per danno da prodotti difettosi tende a proteggere il “consumatore contro i danni causati alla salute e ai suoi beni da un prodotto difettoso” (considerando 1). Di conseguenza, il difetto si determina “non già in base alla carenza del prodotto dal punto di vista del suo uso, bensì in base alla mancanza della sicurezza che il grande pubblico può legittimamente attendersi (considerando 6); si tratta in effetti di creare “una giusta ripartizione dei rischi tra il danneggiato e il produttore” (considerando 7). Vista l'analogia tra la direttiva europea e la legge svizzera, queste considerazioni sono ugualmente valide per determinare lo scopo della LRDP. La sicurezza a cui ci si può legittimamente attendere è una nozione giuridica indeterminata. Appartiene al giudice di fissare in ogni caso concreto il grado di sicurezza che un prodotto deve offrire, in funzione di tutte le circostanze. Determinanti sono le aspettative di sicurezza del consumatore medio e non quelle del danneggiato o di un gruppo determinato di utilizzatori particolarmente qualificati o, al contrario, inesperti. La sicurezza attesa in un caso concreto si valuta così in maniera oggettiva (DTF 137 III 226 consid. 3.1)."}