{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2015-11-02", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2013-35_2015-11-02.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=122716&nX40_KEY=4921706&nTrefferzeile=87&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "4816d27df383e456f255841203bbcb3c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2013.35"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 02.11.2015 16.2013.35"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Responsabilità per danno da prodotti - prova del difetto di un prodotto"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:16:49", "Checksum": "e16eb08e235079fa915b73fc5ed9a78a", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 02.11.2015 16.2013.35\nRegesto:\nResponsabilità per danno da prodotti - prova del difetto di un prodotto\n\n\n2. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte del giudice di prime cure. Spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 134 II 246 consid. 2.1). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione di \"manifestamente errato\" corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 140 III 19 consid. 2.1 con rinvii). Un apprezzamento delle prove è arbitrario solo quando l'autorità inferiore abbia manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo probatorio o abbia omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di una prova importante, idonea a influire sulla decisione presa; oppure quando, sulla base degli elementi raccolti, essa abbia fatto delle deduzioni insostenibili (DTF 140 III 266 consid. 2.3 con rinvii).\n3. Il Pretore, richiamati gli art. 2 cpv. 2 e 3 della legge federale sulla responsabilità per danno da prodotti del 18 giugno 1993 (LRDP; RS 221.112.944), ha accertato che la convenuta aveva indicato il nome dell'importatrice del prodotto solo il 1° ottobre 2009, ovvero a quasi 4 mesi dalla prima richiesta avvenuta il 5 giugno 2009 e dopo quasi un mese dall'inizio della causa. Per il primo giudice, tale lasso di tempo appariva ancora ragionevole ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 LRDP, perché “la pretesa dell'istante era ben lungi sia dal prescriversi sia dal perimersi, la causa era solo agli inizi e non vi erano particolari problematiche probatorie”. Egli ha così ritenuto che la convenuta difettava della legittimazione passiva, donde la reiezione dell'azione fondata sulla LRDP.\nIl Pretore poi, ha escluso che alla convenuta si potesse ascrivere una responsabilità per atto illecito secondo l'art. 41 CO, già solo per il fatto che “è pacifico che non può essere attribuita nessuna colpa, nemmeno nella forma della negligenza, alla convenuta nella realizzazione del danno, dovuto al preteso difetto di un prodotto realizzato da altri e sul quale non aveva nessun potere decisionale o di controllo”. Egli ha altresì negato una responsabilità della convenuta come padrone di azienda, perché l'importatore o il produttore non possono essere considerati dei “lavoratori” o “altre persone ausiliarie” ai sensi dell'art. 55 CO. E, infine, il primo giudice ha ritenuto inapplicabile l'art. 55 CC, rilevando che l'istante non aveva neppure precisato in che modo si potesse applicare la responsabilità della persona giuridica per il fatto dei suoi organi, né aveva allegato alcun fatto che implicasse una simile responsabilità della convenuta.\n4. La reclamante lamenta un'errata applicazione dell'art. 2 LRDP, rimproverando al Pretore di avere ammesso che la convenuta aveva indicato il nome dell'importatrice del navigatore stradale in un tempo ragionevole. Essa si duole del fatto che il primo giudice si è scostato, senza che vi fossero particolari circostanze che lo giustificassero, dai termini per indicare il nome dell'importatore stabiliti dal diritto tedesco e da quello italiano, di rispettivamente un mese e tre mesi. A suo dire, la convenuta non l'ha mai invitata a pazientare né ha mai asserito di avere delle difficoltà nel rintracciare l'importatore svizzero.\na) Per l'art. 2 cpv. 1 LRDP è considerato produttore la persona che produce il prodotto finito, una materia prima o una parte componente (lett. a), come pure chiunque si presenti come produttore apponendo il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto (lett. b) o chiunque importi un prodotto ai fini della vendita, della locazione, del leasing o di qualsiasi altra forma di distribuzione nell'ambito della sua attività commerciale; al riguardo sono salve le disposizioni contrarie previste nei trattati internazionali. Secondo l'art. 2 cpv. 2 LRDP quando non può essere individuato il produttore, si considera tale ogni persona che ha fornito il prodotto, a meno che quest'ultima comunichi al danneggiato, entro un termine ragionevole a contare dalla richiesta, l'identità del produttore o della persona che gli ha fornito il prodotto. Tale disposto vale anche per prodotti importati, qualora non si possa stabilire chi sia l'importatore, anche se è indicato il nome del produttore (art. 2 cpv. 3 LRDP)."}