{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2015-11-02", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2013-35_2015-11-02.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=122716&nX40_KEY=4921706&nTrefferzeile=87&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "4816d27df383e456f255841203bbcb3c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2013.35"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 02.11.2015 16.2013.35"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Responsabilità per danno da prodotti - prova del difetto di un prodotto"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:16:49", "Checksum": "e16eb08e235079fa915b73fc5ed9a78a", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 02.11.2015 16.2013.35\nRegesto:\nResponsabilità per danno da prodotti - prova del difetto di un prodotto\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nGiani, presidente, Fiscalini e Stefani |\n||||\n|\nvicecancelliera: |\nJurissevich |\nsedente per statuire sul reclamo del 30 agosto 2013 presentato da\n|\n|\nCO 1 |\n||\n|\n|\n|\n|\n|\nesaminati gli atti\nRitenuto\nin fatto: A. A fine maggio 2009 PA 1, per trascorrere con degli amici alcuni giorni di vacanza in Costa Azzurra, ha utilizzato l'automobile della madre RE 1, sulla quale ha installato un navigatore stradale __________, acquistato l'8 maggio 2009 da __________ presso la CO 1. La sera del 29 maggio 2009 PA 1 ha parcheggiato l'automobile all'esterno, ha rimosso il navigatore, ma ha mantenuto il supporto e il ricevitore traffico applicati al parabrezza della vettura mediante le apposite ventose. Il giorno successivo, verso mezzogiorno, il conducente si è accorto che sulla parte sinistra del cruscotto si era formato un solco di alcuni centimetri.\nB. Il 5 giugno 2009 PA 1, a titolo personale e in rappresentanza di __________ e RE 1, ha segnalato alla CO 1 il danno alla vettura, chiedendone il risarcimento, stimato in “qualche migliaio di franchi” e di comunicare, nel caso il navigatore stradale non fosse stato importato da lei, il nome dell'importatore svizzero dal quale si era rifornita. Il 19 giugno 2009 essi hanno reiterato la richiesta. La venditrice non ha reagito.\nC. Il 31 agosto 2009 RE 1 ha convenuto la CO 1 davanti al Pretore del Distretto di Riviera, chiedendo il pagamento di fr. 2823.65 oltre interessi al 5% dal 30 maggio 2009 (fr. 2638.35 per la sostituzione della parte superiore del cruscotto del suo veicolo e fr. 185.– per le spese legali preprocessuali). L'istante ha fondato la sua pretesa sulla legge federale sulla responsabilità per danno da prodotti del 18 giugno 1993 e sugli art. 41 e 55 CO e 55 CC. Il 1° ottobre 2009 la CO 1 ha indicato a RE 1 il nome dell'importatore svizzero dell'apparecchio (la __________). All'udienza del 2 novembre 2009, indetta per la discussione, la convenuta ha proposto di respingere l'istanza, eccependo in particolare la mancanza di legittimazione passiva e contestando che il danno subìto dalla controparte fosse stato causato dall'apparecchio de lei venduto. Ultimata il 17 febbraio 2011 l'istruttoria, le parti hanno rinunciato alla discussione finale, limitandosi a produrre il 6 maggio 2011 conclusioni scritte, nelle quali hanno riconfermato le loro posizioni. In seguito all'avvicendamento del Pretore, le parti, così interpellate, hanno dichiarato di rinunciare a un nuovo dibattimento finale.\nD. Statuendo il 28 giugno 2013\nil Pretore ha respinto l'istanza per carenza di legittimazione passiva della\nconvenuta (dispositivo n. 1), ponendo le spese, con una tassa di giustizia di\nfr. 150.–, a carico della convenuta, tenuta a rifondere alla controparte\nfr. 1400.– per ripetibili (dispositivo n. 2).\nE. Contro il dispositivo n. 1 della sentenza appena citata, RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 30 agosto 2013, in cui chiede, previo conferimento del gratuito patrocinio, in via principale, di annullare il giudizio impugnato e di rinviare gli atti al Pretore, affinché emani una nuova decisione o, in via subordinata, di riformare il giudizio impugnato nel senso di accogliere l'istanza. Nelle sue osservazioni del 4 ottobre 2013 la CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.\nConsiderando\nin diritto: 1. Alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Le decisioni emanate dopo il 1° gennaio 2011 sono pertanto impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore dell'istante il 2 luglio 2013, di modo che il termine d'impugnazione ha cominciato a decorrere il 3 luglio 2013, è rimasto sospeso dal 15 luglio al 15 agosto 2013 incluso (art. 145 cpv. 1 lett. b CPC), ha ripreso a decorrere il 16 agosto 2013 e sarebbe scaduto il 2 settembre 2013. Il reclamo, introdotto il 30 agosto 2013 (cfr. attestazione postale sulla busta d'invio raccomandato) è pertanto tempestivo."}