{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2013-10-14", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2013-34_2013-10-14.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=115071&nX40_KEY=4921757&nTrefferzeile=82&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "bfaeb325feb953e95f58b3002687d371"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2013.34"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 14.10.2013 16.2013.34"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contratto di noleggio - ricevibilità del reclamo"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:35:15", "Checksum": "1de42b0ed2b655fb4a4194b19b5ea798", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 14.10.2013 16.2013.34\nRegesto:\nContratto di noleggio - ricevibilità del reclamo\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. |\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta del giudice: |\nGiani, presidente\n|\n|\nvicecancelliera: |\nJurissevich |\nsedente per statuire sul reclamo del 16 agosto 2013 presentato da\n|\n|\nRE 1\n|\n|\n|\n|\ncontro la decisione emessa il 15 luglio 2013 del Giudice di pace del circolo di Paradiso nella causa n. E13-035 (contratto di noleggio) promossa con istanza 22 maggio 2013 dal |\n|\n|\n|\nCO 1\n|\n||\n|\n|\n|\n|\n|\nesaminati gli atti\nritenuto\nin fatto: che tra il 10 luglio e il 13 luglio 2012 e dal 9 agosto al 13 agosto 2012 RE 1 ha usufruito di una vettura di cortesia del CO 1;\nche non avendo dato seguito alle richieste di pagamento per tale servizio, il CO 1 ha fatto notificare alla cliente il precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzioni di Lugano, per l'incasso di fr. 386.35 oltre interessi al 5% dal 26 settembre 2012, al quale l'escussa ha interposto opposizione;\nche con istanza del 22 maggio 2013 il CO 1 si è rivolto al Giudice di pace del circolo di Paradiso, chiedendo la conciliazione per il pagamento del citato importo e delle spese esecutive, così come il rigetto definitivo dell'opposizione;\nche all'udienza del 5 luglio 2013, la convenuta si è rifiutata di riconoscere la pretesa avversaria, mentre l'attore ha chiesto l'emanazione di una decisione;\nche con decisione 15 luglio 2013 il Giudice di pace ha accolto l'istanza e ha condannato la convenuta a pagare all'istante\nfr. 386.35 oltre interessi al 5% dal 26 settembre 2012, fr. 33.– di spese esecutive e fr. 40.– di indennità, rigettando per tale importo in via definitiva l'opposizione interposta al citato PE e ponendo a carico della convenuta fr. 70.– di tassa di giustizia;\nche il 16 agosto 2013 RE 1 è insorta a questa Camera contro il giudizio appena citato;\nche l'atto non è stato oggetto di notificazione;\ne considerando\nin diritto: che le decisioni emanate dal Giudice di pace, come autorità di conciliazione ai sensi dell'art. 212 cpv. 1 CPC sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC; Honegger in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], 2ª edizione, n. 10 ad art. 212);\nche nella fattispecie, considerate le ferie giudiziarie dal 15 luglio al 15 agosto 2013 (art. 145 cpv. 1 let. b CPC), il reclamo consegnato alla Posta svizzera il 16 agosto 2013 (cfr. busta di intimazione), è tempestivo;\nche secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);\nche il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che il reclamante non può limitarsi a criticare la sentenza impugnata contrapponendo la propria opinione a quella del primo giudice, ma deve dimostrare, attraverso un'argomentazione chiara e dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4, consid. 1.3 con rinvii; Trezzini in: Commentario CPC 2011, art. 321 pag. 1411);\nche il Giudice di pace ha accertato che “le condizioni di garanzia __________ non contemplavano i costi per la vettura sostitutiva”, sicché “l'attore era legittimato a fatturare al convenuto i costi per la messa a disposizione del veicolo sostitutivo”;\nche nel suo scritto del 16 agosto 2013 la reclamante, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del Giudice di pace, si limita a esporre la propria versione dei fatti;\nche, per di più, la reclamante non formula una sola critica nei confronti della decisione del giudice di pace, in particolare non pretende che questi avrebbe accertato in modo manifestamente errato i fatti o avrebbe applicato in modo errato il diritto;\nche di conseguenza questa Camera è nell'impossibilità di individuare e giudicare i presupposti per un eventuale annullamento della decisione impugnata, peraltro neppure richiesto dalla reclamante (Trezzini, op. cit., art. 321 pag. 1411 e art. 311 pag. 1367; Jeandin in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 3 ad art. 311 e n. 5 ad art 321), donde l'irricevibilità del reclamo;\nche, in circostanze del genere, il reclamo può essere deciso in virtù dell'art. 48 lett. a n. 2 LOG;\nche le spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, la reclamante essendo sprovvista di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC);\nche non si pone problema di indennità all'istante, alla quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni;\nper questi motivi,\ndecide: 1. Il reclamo è irricevibile.\n2. Non si prelevano spese giudiziarie, né si assegnano ripetibili.\n3. Notificazione a:\n|\n|\n–; –.\n|\nComunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Paradiso.\nPer la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello\nIl presidente La vicecancelliera\nRimedi giuridici"}