Le spese processuali seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Tenuto conto dei motivi di annullamento del giudizio impugnato si giustifica di rinunciare alla riscossione di spese giudiziarie (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Non si assegna un'indennità d'inconvenienza in favore del reclamante (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), la stesura del reclamo non avendo verosimilmente comportato dispendi di tempo e spese apprezzabili. Per questi motivi, decide: 1. Il reclamo è accolto. La decisione impugnata è annullata e gli atti sono ritornati al Giudice di pace, affinché proceda nel senso dei considerandi. 2. Non si prelevano spese giudiziarie. 3. Notificazione a: