Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, pag. 593-597). Ne discende che la notificazione della citazione al precedente domicilio del convenuto ha impedito a quest'ultimo di partecipare all'udienza e di difendersi nella procedura, ciò che configura una lesione del suo diritto di essere sentito (art. 53 CPC). Ciò posto, la decisione impugnata deve essere annullata e l'incarto va rinviato al Giudice di pace, affinché riconvochi le parti a una nuova udienza di conciliazione mediante notifica regolare delle citazione (art. 138 e segg. CPC). 4. Le spese processuali seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv.