Berna 2012 n. 8 ad art. 141; Donzallaz, La notification en droit interne suisse, Berna 2002, pag. 451 n. 917). Ciò premesso, il primo giudice avrebbe quindi dovuto nuovamente notificare la citazione al corretto domicilio o luogo di dimora del convenuto o chiedendo all'istante di fornirgli il nuovo recapito o partecipando egli stesso alle ricerche per individuarlo, interpellando l'Ufficio controllo abitanti dell'ultimo domicilio del convenuto o altri servizi (Frei, loc. cit). Ove le ricerche fossero risultate infruttuose egli avrebbe dovuto procedere per via edittale (art. 141 CPC; Trezzini in: Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, pag. 593-597).