Se non che, il recapito è risultato infruttuoso e il plico è stato ritornato alla Giudicatura di pace con la dicitura “il destinatario è irreperibile all'indirizzo indicato”. In tali circostanze, per tacere del fatto che a RE 1 non incombeva l'obbligo di annunciare al Giudice di pace un cambiamento di domicilio, nessun procedimento giudiziario essendo in corso (DTF 134 V 51 consid. 4), la finzione di notifica dell'art. 138 cpv. 3 lett. a CPC non poteva essere opposta al convenuto giacché la fattispecie non può essere assimilabile al caso in cui una raccomandata non viene ritirata dopo il deposito del relativo invito (cfr.