1) e si considera avvenuta quando l'invio è preso in consegna dal destinatario (cpv. 2). La notificazione si ritiene altresì avvenuta, segnatamente, in caso di invio postale raccomandato non ritirato, il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso, a condizione che il destinatario dovesse aspettarsi una notificazione (art. 138 cpv. 3 lett. a CPC). Secondo l'art. 141 CPC la notificazione è fatta mediante pubblicazione nel Foglio ufficiale cantonale o nel foglio ufficiale svizzero di commercio in particolare se il luogo di dimora del destinatario è sconosciuto e non può essere individuato nemmeno con debite, ragionevoli ricerche (lett.