Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], ZPO Kommentar, 2ª edizione, n. 10 ad art. 212). Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta al convenuto il 23 luglio 2013, durante le ferie giudiziarie (art. 145 cpv. 1 lett. b CPC). Introdotto il 5 agosto 2013 (cfr. attestazione postale sulla busta d'invio) il reclamo è pertanto tempestivo. 2. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.