All'udienza di conciliazione del 5 luglio 2013 l'istante ha confermato le sue domande e chiesto l'emanazione di una decisione ai sensi dell'art. 212 CPC, mentre il convenuto non è comparso. Statuendo il medesimo giorno, il Giudice di pace ha accolto l'istanza e ha obbligato RE 1 a pagare a CO 1 fr. 2000.– oltre interessi al 5% dal 30 marzo 2013. La tassa di giustizia di fr. 150.– è stata posta a carico del convenuto, tenuto a rifondere alla controparte fr. 100.– a titolo di indennità. C. Contro la decisione appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 5 agosto 2013 chiedendone l'annullamento con rinvio della causa al Giudice di pace.