{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-06-16", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2013-33_2014-06-16.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=120594&nX40_KEY=4921719&nTrefferzeile=84&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "3c62faca41a4130deefdb9e505c35724"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2013.33"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 16.06.2014 16.2013.33"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Indebito arricchimento - citazione all'udienza di conciliazione della causa di merito notificata al convenuto al suo precedente indirizzo - notificazione infruttuosa - lesione del diritto di essere sentito"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:21:17", "Checksum": "c5e3a3619fb6d17dc456d22c02b029af", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 16.06.2014 16.2013.33\nRegesto:\nIndebito arricchimento - citazione all'udienza di conciliazione della causa di merito notificata al convenuto al suo precedente indirizzo - notificazione infruttuosa - lesione del diritto di essere sentito\n\n\nb) In concreto, dagli atti del Giudice di pace si evince che la busta contenente la citazione del 18 giugno 2013 per l'udienza del 5 luglio 2013 è stata spedita mediante invio raccomandato n. __________ all'indirizzo indicato nell'istanza 27 maggio 2013 da CO 1 quale domicilio di RE 1, ovvero “__________, __________”. Se non che, il recapito è risultato infruttuoso e il plico è stato ritornato alla Giudicatura di pace con la dicitura “il destinatario è irreperibile all'indirizzo indicato”. In tali circostanze, per tacere del fatto che a RE 1 non incombeva l'obbligo di annunciare al Giudice di pace un cambiamento di domicilio, nessun procedimento giudiziario essendo in corso (DTF 134 V 51 consid. 4), la finzione di notifica dell'art. 138 cpv. 3 lett. a CPC non poteva essere opposta al convenuto giacché la fattispecie non può essere assimilabile al caso in cui una raccomandata non viene ritirata dopo il deposito del relativo invito (cfr. Frei in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Vol I; Berna 2012 n. 8 ad art. 141; Donzallaz, La notification en droit interne suisse, Berna 2002, pag. 451 n. 917).\nCiò premesso, il primo giudice avrebbe quindi dovuto nuovamente notificare la citazione al corretto domicilio o luogo di dimora del convenuto o chiedendo all'istante di fornirgli il nuovo recapito o partecipando egli stesso alle ricerche per individuarlo, interpellando l'Ufficio controllo abitanti dell'ultimo domicilio del convenuto o altri servizi (Frei, loc. cit). Ove le ricerche fossero risultate infruttuose egli avrebbe dovuto procedere per via edittale (art. 141 CPC; Trezzini in: Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, pag. 593-597). Ne discende che la notificazione della citazione al precedente domicilio del convenuto ha impedito a quest'ultimo di partecipare all'udienza e di difendersi nella procedura, ciò che configura una lesione del suo diritto di essere sentito (art. 53 CPC). Ciò posto, la decisione impugnata deve essere annullata e l'incarto va rinviato al Giudice di pace, affinché riconvochi le parti a una nuova udienza di conciliazione mediante notifica regolare delle citazione (art. 138 e segg. CPC).\n4. Le spese processuali seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Tenuto conto dei motivi di annullamento del giudizio impugnato si giustifica di rinunciare alla riscossione di spese giudiziarie (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Non si assegna un'indennità d'inconvenienza in favore del reclamante (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), la stesura del reclamo non avendo verosimilmente comportato dispendi di tempo e spese apprezzabili.\nPer questi motivi,\ndecide: 1. Il reclamo è accolto. La decisione impugnata è annullata e gli atti sono ritornati al Giudice di pace, affinché proceda nel senso dei considerandi.\n2. Non si prelevano spese giudiziarie.\n3. Notificazione a:\n|\n|\n–; –.\n|\nComunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Paradiso.\nPer la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello\nIl presidente La vicecancelliera\nRimedi giuridici\nNelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF."}