{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-06-16", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2013-33_2014-06-16.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=120594&nX40_KEY=4921719&nTrefferzeile=84&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "3c62faca41a4130deefdb9e505c35724"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2013.33"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 16.06.2014 16.2013.33"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Indebito arricchimento - citazione all'udienza di conciliazione della causa di merito notificata al convenuto al suo precedente indirizzo - notificazione infruttuosa - lesione del diritto di essere sentito"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:21:17", "Checksum": "c5e3a3619fb6d17dc456d22c02b029af", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 16.06.2014 16.2013.33\nRegesto:\nIndebito arricchimento - citazione all'udienza di conciliazione della causa di merito notificata al convenuto al suo precedente indirizzo - notificazione infruttuosa - lesione del diritto di essere sentito\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nGiani, presidente, Fiscalini e Stefani |\n|\nvicecancelliera: |\nJurissevich |\nsedente per statuire sul reclamo del 5 agosto 2013 presentato da\n|\n|\nRE 1\n|\n|\n|\n|\ncontro la decisione emessa il 15 luglio 2013 dal Giudice di pace del circolo di Paradiso nella causa E13-036 (indebito arricchimento) promossa con istanza del 27 maggio 2013 da |\n|\n|\n|\nCO 1;\n|\n||\n|\n|\n|\n|\n|\nesaminati gli atti\nritenuto\nin fatto: A. Il 15 novembre 2011 CO 1 ha consegnato a RE 1 fr. 2000.– quale acconto sul prezzo d'acquisto di un'automobile __________. La compravendita del veicolo non si è però perfezionata sicché CO 1 ha chiesto a RE 1 la restituzione dell'acconto, senza esito.\nB. Con istanza del 27 maggio 2013 CO 1 si è rivolto al Giudice di pace del circolo di Paradiso chiedendo di convocare le parti a un tentativo di conciliazione per ottenere il pagamento di fr. 2000.– oltre interessi al 5% dal 30 marzo 2013. All'udienza di conciliazione del 5 luglio 2013 l'istante ha confermato le sue domande e chiesto l'emanazione di una decisione ai sensi dell'art. 212 CPC, mentre il convenuto non è comparso. Statuendo il medesimo giorno, il Giudice di pace ha accolto l'istanza e ha obbligato RE 1 a pagare a CO 1\nfr. 2000.– oltre interessi al 5% dal 30 marzo 2013. La tassa di giustizia di fr. 150.– è stata posta a carico del convenuto, tenuto a rifondere alla controparte fr. 100.– a titolo di indennità.\nC. Contro la decisione appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 5 agosto 2013 chiedendone l'annullamento con rinvio della causa al Giudice di pace. Nelle sue osservazioni dell'11 settembre 2013 l'istante ha concluso per la reiezione del reclamo.\nConsiderando\nin diritto: 1. Le decisioni emanate dal Giudice di pace come autorità di conciliazione ai sensi dell'art. 212 cpv. 1 CPC sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC; CCR, sentenza inc. 16.2013.34 del 14 ottobre 2013 con riferimento a Honegger in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], ZPO Kommentar, 2ª edizione, n. 10 ad art. 212). Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta al convenuto il 23 luglio 2013, durante le ferie giudiziarie (art. 145 cpv. 1 lett. b CPC). Introdotto il 5 agosto 2013 (cfr. attestazione postale sulla busta d'invio) il reclamo è pertanto tempestivo.\n2. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte del giudice di prime cure. Spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 134 II 246, consid. 2.1). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 138 I 51, consid. 7.1). Un apprezzamento delle prove è arbitrario solo quando l'autorità di prime cure abbia manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo probatorio o abbia omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di una prova importante, idonea a influire sulla decisione presa; oppure quando, sulla base degli elementi raccolti, essa abbia fatto delle deduzioni insostenibili (DTF 137 III 234, consid. 4.2 e rinvii).\n3. Il reclamante si duole della lesione del suo diritto di essere sentito per non aver potuto partecipare all'udienza di conciliazione del 5 luglio 2013, il plico raccomandato contenente la relativa citazione non essendogli mai pervenuto. Asserisce che il 1° giugno 2013 si è trasferito da __________ a __________ e che la Posta ha iniziato a recapitargli la corrispondenza al nuovo indirizzo solo dal 21 giugno 2013.\na) Per l’art. 138 CPC la notificazione di una citazione è fatta mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta (cpv. 1) e si considera avvenuta quando l'invio è preso in consegna dal destinatario (cpv. 2). La notificazione si ritiene altresì avvenuta, segnatamente, in caso di invio postale raccomandato non ritirato, il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso, a condizione che il destinatario dovesse aspettarsi una notificazione (art. 138 cpv. 3 lett. a CPC). Secondo l'art. 141 CPC la notificazione è fatta mediante pubblicazione nel Foglio ufficiale cantonale o nel foglio ufficiale svizzero di commercio in particolare se il luogo di dimora del destinatario è sconosciuto e non può essere individuato nemmeno con debite, ragionevoli ricerche (lett. a)."}