La reclamante non può pertanto dolersi del riconoscimento della pretesa di salario fino al 31 agosto 2012. Ciò posto il reclamo, che non ha evidenziato nessun errore manifesto nell'accertamento dei fatti o nell'applicazione del diritto da parte del primo giudice, deve essere respinto. 8. La procedura nelle azioni derivanti da contratto di lavoro è gratuita (art. 114 lett. c CPC), salvo in caso di temerarietà processuali, circostanze non realizzate nella fattispecie (art. 115 CPC). La reclamante, nondimeno, rifonderà alla resistente, un'adeguata indennità (art. 106 cpv. 1 CPC). Per questi motivi, decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.