Calcolando a ritroso, il termine di disdetta comprendeva il periodo tra il 1° giugno e il 31 luglio 2012. Il termine di disdetta è però rimasto sospeso dal 7 giugno al 31 luglio 2012 a causa della malattia della lavoratrice e ha ripreso a decorrere il 1° agosto per 55 giorni, corrispondenti al periodo dal 7 giugno al 31 luglio 2011. Il termine così prolungato sarebbe giunto a scadenza il 24 settembre 2012 e, in virtù dell'art. 336c cpv. 3 CO, la fine del contratto di lavoro si sarebbe pertanto posticipata al 30 settembre 2012 (Tercier/Favre/Eggimann, op. cit., pag. 548, n. 3686). La reclamante non può pertanto dolersi del riconoscimento della pretesa di salario fino al 31 agosto 2012.