Secondo la giurisprudenza il periodo in cui vi è protezione è quello durante il termine di disdetta propriamente detto, che dev'essere calcolato a ritroso a partire dal termine finale per la disdetta (DTF 134 III 354, consid. 2 e 3; Tercier/ Favre/Eggimann, Les contrats spéciaux, 4ª edizione, pag. 548, n. 3685). b) Nel caso in esame, essendo la lavoratrice nel secondo anno di servizio, il termine di preavviso contrattuale era di due mesi (art. 335c cpv. 1 CO). La disdetta ordinaria è stata notificata il 23 aprile 2012 per la fine del mese di luglio successivo. Calcolando a ritroso, il termine di disdetta comprendeva il periodo tra il 1° giugno e il 31 luglio 2012.