7. Visto quanto precede, è accertato che lavoratrice non ha ingiustificatamente abbandonato il posto di lavoro, la sua assenza per malattia essendo stata comprovata. L'attrice aveva diritto al salario fino al termine del periodo di disdetta, fermo restando che la disdetta ordinaria era già stata notificata per il 31 luglio 2012. a) Secondo l'art. 336c CO dopo il tempo di prova, il datore di lavoro non può disdire il rapporto di lavoro allorquando il lavoratore è impedito di lavorare, in tutto o in parte, a causa di malattia o infortunio non imputabili a sua colpa, per in particolare 90 giorni dal secondo anno di servizio sino al quinto compreso (art. 336c cpv.