Ne discende che l'accertamento del Giudice di pace, secondo cui l'attrice aveva provato di essere stata inabile al lavoro dal 6 giugno al 31 luglio 2012, escludendo in tal modo che l'attrice avesse lasciato il proprio impiego senza alcuna valida giustificazione non può ritenersi errato. E ciò tanto più se si pensa che la reclamante nemmeno si è confrontata con l'argomentazione del primo giudice secondo cui “almeno in un primo momento, aveva accettato che la signora CO 1 fosse assente per malattia in effetti aveva comunicato il caso alla propria assicurazione il 18 giugno 2012 e con lettera raccomandata 5 luglio comunicava che il pagamento della malattia era sospeso in attesa della ricezione