Tuttavia, come si è detto, tali indicazioni nemmeno dovevano figurare sul certificato medico (sopra consid. 5a), pena la violazione del segreto medico e una lesione della personalità del lavoratore contraria al disposto dell'art. 328 CO, salvo in caso in cui il medico fosse stato svincolato (sentenza II CCA inc. 12.2012.212 del 10 marzo 2014, consid. 3.3 con riferimenti).