Tali documenti devono ritenersi formalmente validi e attestano, fino a prova del contrario, che la dipendente è stata malata dal 6 giugno al 31 luglio 2012. Ciò premesso l'attrice ha fatto fronte al proprio onere della prova e incombeva quindi alla convenuta confutare l'inabilità lavorativa. c) Ora, è vero che i certificati non menzionavano la malattia di cui la lavoratrice soffriva né a quali indagini mediche questa era stata sottoposta. Tuttavia, come si è detto, tali indicazioni nemmeno dovevano figurare sul certificato medico (sopra consid.