a) L'onere della prova di un'incapacità lavorativa spetta al lavoratore, il quale ricorrerà il più sovente a un certificato medico. Questo non deve indicare la diagnosi – coperta dal segreto medico – ma attestare l'incapacità al lavoro precisandone il tasso e la durata e informare se si tratta di un incidente, di malattia o di gravidanza (Wyler, Droit du travail, 2a edizione, pag. 224).