Egli ha poi rilevato che in un primo tempo la datrice di lavoro aveva accettato l'assenza per malattia della dipendente tanto da avvisare la propria assicurazione. Il primo giudice ha pertanto ritenuto “integralmente applicabili le norme dell'art. 336 del CO" ritenendo così che il rapporto di lavoro “sia da considerarsi rescisso per il 31 agosto 2012”, donde l'accoglimento dell'azione. 4. Per la reclamante, la conclusione del primo giudice secondo cui il rapporto di lavoro è terminato il 31 agosto 2012 è frutto di un accertamento dei fatti manifestamente errato e un'errata applicazione del diritto.