– è stata posta a carico dello Stato del Cantone Ticino. C. Contro la decisione appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 30 luglio 2014 chiedendone in via principale l'annullamento e la riforma nel senso di respingere la petizione e, a titolo sussidiario, di condannare l'istante a versarle un'indennità di fr. 560.– oltre interessi dal 1° agosto 2012 sulla base dell'art. 337d cpv. 1 CO. Nelle sue osservazioni del 29 agosto 2013 CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo. Considerando in diritto: 1. Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr.