Nelle sue osservazioni del 6 febbraio 2013 la convenuta ha proposto di respingere la petizione. Le parti, ottenuto dal Giudice di pace il consenso di poter replicare e duplicare per iscritto, di comune accordo hanno rinunciato al dibattimento, limitandosi a presentare conclusioni scritte. Statuendo il 4 luglio 2013 il Giudice di pace ha accolto la petizione, condannando la convenuta a pagare all'attrice fr. 2086.35 oltre interessi al 5% dal 1° settembre 2012 e un'indennità di fr. 100.–. La tassa di giustizia di fr. 100.– è stata posta a carico dello Stato del Cantone Ticino.