{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-08-21", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2013-32_2014-08-21.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=119789&nX40_KEY=4921725&nTrefferzeile=36&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "1eba4d5b68f67e2bf77ac953b35395fe"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2013.32"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 21.08.2014 16.2013.32"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contratto di lavoro - onere della prova dell'incapacità lavorativa - contenuto di un certificato medico - effetti di una disdetta ordinaria data prima di un periodo di protezione"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:35:54", "Checksum": "7c00bf073b1f2c8c9291abd10f7b0a62", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 21.08.2014 16.2013.32\nRegesto:\nContratto di lavoro - onere della prova dell'incapacità lavorativa - contenuto di un certificato medico - effetti di una disdetta ordinaria data prima di un periodo di protezione\n\n\na) Secondo l'art. 336c CO dopo il tempo di prova, il datore di lavoro non può disdire il rapporto di lavoro allorquando il lavoratore è impedito di lavorare, in tutto o in parte, a causa di malattia o infortunio non imputabili a sua colpa, per in particolare 90 giorni dal secondo anno di servizio sino al quinto compreso (art. 336c cpv. 1 lett. b CO). La disdetta data durante tale periodo è nulla; se, invece, è data prima, il termine che non sia ancora giunto a scadenza all'inizio del periodo è sospeso e riprende a decorrere soltanto dopo la fine del periodo (art. 336c cpv. 2 CO). Se per la cessazione di un rapporto di lavoro vale un giorno fisso, come la fine di un mese, che non coincide con la scadenza del termine prorogato di disdetta, questo è protratto sino al giorno fisso immediatamente successivo (art. 336c cpv. 3 CO). Secondo la giurisprudenza il periodo in cui vi è protezione è quello durante il termine di disdetta propriamente detto, che dev'essere calcolato a ritroso a partire dal termine finale per la disdetta (DTF 134 III 354, consid. 2 e 3; Tercier/ Favre/Eggimann, Les contrats spéciaux, 4ª edizione, pag. 548, n. 3685).\nb) Nel caso in esame, essendo la lavoratrice nel secondo anno di servizio, il termine di preavviso contrattuale era di due mesi (art. 335c cpv. 1 CO). La disdetta ordinaria è stata notificata il 23 aprile 2012 per la fine del mese di luglio successivo. Calcolando a ritroso, il termine di disdetta comprendeva il periodo tra il 1° giugno e il 31 luglio 2012. Il termine di disdetta è però rimasto sospeso dal 7 giugno al 31 luglio 2012 a causa della malattia della lavoratrice e ha ripreso a decorrere il 1° agosto per 55 giorni, corrispondenti al periodo dal 7 giugno al 31 luglio 2011. Il termine così prolungato sarebbe giunto a scadenza il 24 settembre 2012 e, in virtù dell'art. 336c cpv. 3 CO, la fine del contratto di lavoro si sarebbe pertanto posticipata al 30 settembre 2012 (Tercier/Favre/Eggimann, op. cit., pag. 548, n. 3686). La reclamante non può pertanto dolersi del riconoscimento della pretesa di salario fino al 31 agosto 2012. Ciò posto il reclamo, che non ha evidenziato nessun errore manifesto nell'accertamento dei fatti o nell'applicazione del diritto da parte del primo giudice, deve essere respinto.\n8. La procedura nelle azioni derivanti da contratto di lavoro è gratuita (art. 114 lett. c CPC), salvo in caso di temerarietà processuali, circostanze non realizzate nella fattispecie (art. 115 CPC). La reclamante, nondimeno, rifonderà alla resistente, un'adeguata indennità (art. 106 cpv. 1 CPC).\nPer questi motivi,\ndecide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.\n2. Non si prelevano spese processuali. RE 1 rifonderà alla controparte un'indennità di fr. 100.–.\n3. Notificazione a:\n|\n|\n– avvocati e –.\n|\nComunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Balerna.\nPer la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello\nIl presidente La vicecancelliera\nRimedi giuridici\nNelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF."}