{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-08-21", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2013-32_2014-08-21.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=119789&nX40_KEY=4921725&nTrefferzeile=36&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "1eba4d5b68f67e2bf77ac953b35395fe"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2013.32"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 21.08.2014 16.2013.32"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contratto di lavoro - onere della prova dell'incapacità lavorativa - contenuto di un certificato medico - effetti di una disdetta ordinaria data prima di un periodo di protezione"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:35:54", "Checksum": "7c00bf073b1f2c8c9291abd10f7b0a62", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 21.08.2014 16.2013.32\nRegesto:\nContratto di lavoro - onere della prova dell'incapacità lavorativa - contenuto di un certificato medico - effetti di una disdetta ordinaria data prima di un periodo di protezione\n\n\nb) Nel caso concreto, l'attrice ha prodotto due certificati redatti dal dott. G__________: il primo del 6 giugno 2012 attestante la sua inabilità al lavoro per malattia dal 6 giugno al 30 giugno 2012; il secondo, del 29 giugno 2012, comprovante la continuazione della malattia fino al 25 luglio 2012. Il dott. L__________, medico di fiducia dell'assicurazione collettiva perdita di guadagno della datrice di lavoro, ha sottoposto l'attrice a una visita di controllo il 27 luglio 2012 e ha confermato l'incapacità lavorativa per malattia fino al 31 luglio 2012. Tali documenti devono ritenersi formalmente validi e attestano, fino a prova del contrario, che la dipendente è stata malata dal 6 giugno al 31 luglio 2012. Ciò premesso l'attrice ha fatto fronte al proprio onere della prova e incombeva quindi alla convenuta confutare l'inabilità lavorativa.\nc) Ora, è vero che i certificati non menzionavano la malattia di cui la lavoratrice soffriva né a quali indagini mediche questa era stata sottoposta. Tuttavia, come si è detto, tali indicazioni nemmeno dovevano figurare sul certificato medico (sopra consid. 5a), pena la violazione del segreto medico e una lesione della personalità del lavoratore contraria al disposto dell'art. 328 CO, salvo in caso in cui il medico fosse stato svincolato (sentenza II CCA inc. 12.2012.212 del 10 marzo 2014, consid. 3.3 con riferimenti). La lavoratrice ha inoltre accettato di sottoporsi il 27 luglio 2012 a un esame medico organizzato dall’assicurazione di cui la reclamante è affiliata, di modo che, non avendo opposto alcun rifiuto a passare una visita medica di controllo, non si può ritenere che vi sia stata l'ammissione del carattere poco serio del certificato prodotto (Wyler, op. cit., pag. 225). Il fatto che tale verifica sia avvenuta quasi due mesi dopo dall'insorgere della malattia non può essere rimproverato alla dipendente, la convenuta “che nutriva dubbiosità” non avendo chiesto immediatamente né domandato prima d'allora un secondo parere medico (sentenza II CCA inc. 12.2012.212 del 10 marzo 2014, consid. 4 con riferimenti; Wyler, op. cit., pag. 226).\nd) Relativamente alle dichiarazioni scritte di M__________ (doc. 3) e di E__________ (doc. 4), esse non possono essere considerate già per il fatto che una dichiarazione testimoniale scritta, tranne casi estranei alla fattispecie, non ha valore probatorio (Trezzini in: Commentario dal Codice di diritto processuale svizzero, Lugano 2011, art. 157 pag. 723). Né il primo giudice può essere rimproverato di non avere assunto le testimonianze delle autrici delle dichiarazioni e di M__________ M__________, per il fatto che la convenuta stessa ha comunicato al Giudice di pace, il 6 maggio 2013, di rinunciare all'udienza di discussione del 24 maggio 2013 “ritenendo che quanto già presentato con i memoriali sia sufficiente per dirimere la vertenza” e ha chiesto di fissare nel contempo alle parti un termine per presentare eventuali conclusioni scritte. Ciò che il primo giudice, sentita l'attrice, ha fatto. La convenuta ha pertanto rinunciato all'assunzione delle prove da lei offerte e non può pertanto dolersi ora della mancata assunzione di tali prove, poiché contrario al principio che impone alle parti un comportamento conforme alla buona fede (cfr. art. 52 CPC; Trezzini, op. cit., art. 52 pag. 100).\ne) È vero che la procura rilasciata dall'attrice al Sindacato il 6 giugno 2012 (doc. E nell'inc. di conciliazione) può destare qualche perplessità. Sennonché, per tacere del fatto che come ha spiegato il rappresentante dell'attrice vige “l'abitudine di mettere [sulla procura] la data in cui si è verificato un determinato evento” (replica 11 marzo 2013, pag. 2), questo solo elemento non basta per dimostrare che il 6 giugno 2012 la lavoratrice non fosse malata e che il certificato medico di quello stesso giorno fosse compiacente. Ne discende che l'accertamento del Giudice di pace, secondo cui l'attrice aveva provato di essere stata inabile al lavoro dal 6 giugno al 31 luglio 2012, escludendo in tal modo che l'attrice avesse lasciato il proprio impiego senza alcuna valida giustificazione non può ritenersi errato. E ciò tanto più se si pensa che la reclamante nemmeno si è confrontata con l'argomentazione del primo giudice secondo cui “almeno in un primo momento, aveva accettato che la signora CO 1 fosse assente per malattia in effetti aveva comunicato il caso alla propria assicurazione il 18 giugno 2012 e con lettera raccomandata 5 luglio comunicava che il pagamento della malattia era sospeso in attesa della ricezione del conteggio dell'assicurazione”.\n6. La reclamante rimprovera infine al primo giudice di non avere considerato che qualora la lavoratrice fosse stata effettivamente ammalata e i termini della disdetta fossero stati sospesi fino al 31 luglio 2012, il salario non le sarebbe dovuto fino alla fine del mese di agosto 2012, ma soltanto fino al 31 luglio 2012 poiché la dipendente, terminata la malattia, non ha ripreso il lavoro, ciò che costituisce un abbandono ingiustificato del posto di lavoro. Tale argomentazione non può essere seguita per il fatto che la lavoratrice non avrebbe potuto offrire le sue prestazioni, la reclamante avendo ritenuto concluso il rapporto di lavoro (doc. B e doc. P).\n7. Visto quanto precede, è accertato che lavoratrice non ha ingiustificatamente abbandonato il posto di lavoro, la sua assenza per malattia essendo stata comprovata. L'attrice aveva diritto al salario fino al termine del periodo di disdetta, fermo restando che la disdetta ordinaria era già stata notificata per il 31 luglio 2012."}