{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-08-21", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2013-32_2014-08-21.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=119789&nX40_KEY=4921725&nTrefferzeile=36&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "1eba4d5b68f67e2bf77ac953b35395fe"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2013.32"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 21.08.2014 16.2013.32"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contratto di lavoro - onere della prova dell'incapacità lavorativa - contenuto di un certificato medico - effetti di una disdetta ordinaria data prima di un periodo di protezione"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:35:54", "Checksum": "7c00bf073b1f2c8c9291abd10f7b0a62", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 21.08.2014 16.2013.32\nRegesto:\nContratto di lavoro - onere della prova dell'incapacità lavorativa - contenuto di un certificato medico - effetti di una disdetta ordinaria data prima di un periodo di protezione\n\n\n2. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte del giudice di prime cure. Spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 134 II 246, consid. 2.1). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 138 I 51, consid. 7.1). Un apprezzamento delle prove è arbitrario solo quando l'autorità di prime cure abbia manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo probatorio o abbia omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di una prova importante, idonea a influire sulla decisione presa; oppure quando, sulla base degli elementi raccolti, essa abbia fatto delle deduzioni insostenibili (DTF 137 III 234, consid. 4.2 e rinvii).\n3. Nella decisione impugnata il Giudice di pace ha considerato sulla base dei certificati medici del dott. G__________, confermati dal medico di fiducia dell'assicurazione __________, che l'attrice aveva provato la propria inabilità lavorativa e ha rimproverato alla convenuta di non avere fornito elementi sufficienti per mettere in dubbio tali referti. Egli ha poi rilevato che in un primo tempo la datrice di lavoro aveva accettato l'assenza per malattia della dipendente tanto da avvisare la propria assicurazione. Il primo giudice ha pertanto ritenuto “integralmente applicabili le norme dell'art. 336 del CO\" ritenendo così che il rapporto di lavoro “sia da considerarsi rescisso per il 31 agosto 2012”, donde l'accoglimento dell'azione.\n4. Per la reclamante, la conclusione del primo giudice secondo cui il rapporto di lavoro è terminato il 31 agosto 2012 è frutto di un accertamento dei fatti manifestamente errato e un'errata applicazione del diritto. A suo dire se il primo giudice non si fosse arbitrariamente limitato all'esame dei certificati medici prodotti dalla lavoratrice, avrebbe accertato che il 6 giugno 2012 essa aveva abbandonato ingiustamente il posto di lavoro. Ritiene pertanto che a partire da questa data la lavoratrice non può pretendere nulla. La reclamante contesta inoltre l'adeguatezza dei certificati medici presentati dall'attrice a dimostrare la malattia e ritiene ininfluente il fatto che il medico di fiducia della propria assicurazione ne abbia confermato l'incapacità lavorativa fino al 31 luglio 2012, in quanto la visita di controllo è stata effettuata solo il 27 luglio 2012 e “può anche essere che l'attrice si sia ammalata, ma non di certo il 6 giugno 2012”.\n5. a) L'onere della prova di un'incapacità lavorativa spetta al lavoratore, il quale ricorrerà il più sovente a un certificato medico. Questo non deve indicare la diagnosi – coperta dal segreto medico – ma attestare l'incapacità al lavoro precisandone il tasso e la durata e informare se si tratta di un incidente, di malattia o di gravidanza (Wyler, Droit du travail, 2a edizione, pag. 224). Un certificato medico non è tuttavia un mezzo di prova incontrovertibile e il datore di lavoro può contestarne l'attendibilità mediante altri mezzi di prova oppure adducendo – e dimostrando – circostanze suscettibili di inficiarne la validità (sentenze del Tribunale federale 4A_289/2010 del 27 luglio 2010, consid. 3.2; 4A_427/2009 del 28 luglio 2009, consid. 3.1.3). Il comportamento del salariato e le circostanze in seguito delle quali l'incapacità al lavoro è stata asserita possono in particolare inficiare un'attestazione medica. Tuttavia, anche se la portata probatoria di un certificato medico non è assoluta, la contestazione della sua veridicità presuppone dei seri motivi (sentenza del Tribunale federale 1C_64/2008 del 14 aprile 2008, consid. 3.4 con riferimenti; Wyler, op. cit., pag. 224)."}