{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-08-21", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2013-32_2014-08-21.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=119789&nX40_KEY=4921725&nTrefferzeile=36&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "1eba4d5b68f67e2bf77ac953b35395fe"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2013.32"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 21.08.2014 16.2013.32"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contratto di lavoro - onere della prova dell'incapacità lavorativa - contenuto di un certificato medico - effetti di una disdetta ordinaria data prima di un periodo di protezione"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:35:54", "Checksum": "7c00bf073b1f2c8c9291abd10f7b0a62", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 21.08.2014 16.2013.32\nRegesto:\nContratto di lavoro - onere della prova dell'incapacità lavorativa - contenuto di un certificato medico - effetti di una disdetta ordinaria data prima di un periodo di protezione\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nGiani, presidente, Fiscalini e Stefani |\n|\nvicecancelliera: |\nJurissevich |\nsedente per statuire sul reclamo del 30 luglio 2013 presentato da\n|\n|\nRE 1 (patrocinata dagli avv. PA 1 e PA 2\n|\n|\n|\n|\ncontro la decisione emessa il 4 luglio 2013 dal Giudice di pace del circolo di Balerna nella causa n. 1/2013 (contratto di lavoro) promossa con petizione del 22 novembre 2012 da |\n|\n|\n|\nCO 1 (Como)\n|\n||\n|\n|\n|\n|\n|\nesaminati gli atti\nritenuto\nin fatto: A. Il 18 maggio 2010 CO 1 è stata assunta come venditrice in un negozio di abbigliamento gestito a __________ dalla società RE 1. Il contratto di lavoro, concluso a tempo indeterminato, prevedeva uno stipendio lordo orario di fr. 15.40. Il 23 aprile 2012 la datrice di lavoro ha disdetto il contratto di lavoro per il successivo 30 luglio a causa della cessazione dell'attività. Il pomeriggio del 6 giugno 2012 CO 1 ha lasciato il posto lavoro producendo in seguito un certificato medico del medesimo giorno in cui il dott. G__________, specialista in patologia della riproduzione umana, ha attestato un'inabilità al lavoro per malattia dal 6 giugno al 30 giugno 2012. L'11 giugno 2012 RE 1 ha rimproverato alla dipendente di avere abbandonato il 6 giugno 2012 l'impiego in seguito a una discussione, le ha comunicato di prendere atto della sua decisione di concludere con effetto immediato il rapporto di lavoro e di ritenere conclusi i sui obblighi nei suoi confronti. La lavoratrice ha contestato, il 18 giugno 2012 di avere abbandonato il posto di lavoro, inviando poi il 1° luglio 2012 un secondo certificato in cui il medico curante attestava la persistente inabilità al lavoro fino al 25 luglio 2012. In esito a una visita medica organizzata dalla __________, il 27 luglio 2012 il dott. L__________ ha attestato l'inabilità lavorativa di CO 1 dal 6 giugno al 31 luglio 2012. La dipendente, ritenendo la fine del contratto posticipata di un mese in applicazione dell'art. 336c CO, ha chiesto il pagamento del salario fino al 31 agosto 2012, senza esito.\nB. Ottenuta dal Giudice di pace del circolo di Balerna l'autorizzazione ad agire, il 22 novembre 2012 CO 1 ha convenuto RE 1 davanti al medesimo giudice per ottenere il pagamento di fr. 2086.35 lordi oltre interessi al 5% dal 1° settembre 2012 quale stipendio del mese di agosto 2012. Nelle sue osservazioni del 6 febbraio 2013 la convenuta ha proposto di respingere la petizione. Le parti, ottenuto dal Giudice di pace il consenso di poter replicare e duplicare per iscritto, di comune accordo hanno rinunciato al dibattimento, limitandosi a presentare conclusioni scritte. Statuendo il 4 luglio 2013 il Giudice di pace ha accolto la petizione, condannando la convenuta a pagare all'attrice fr. 2086.35 oltre interessi al 5% dal 1° settembre 2012 e un'indennità di fr. 100.–. La tassa di giustizia di fr. 100.– è stata posta a carico dello Stato del Cantone Ticino.\nC. Contro la decisione appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 30 luglio 2014 chiedendone in via principale l'annullamento e la riforma nel senso di respingere la petizione e, a titolo sussidiario, di condannare l'istante a versarle un'indennità di fr. 560.– oltre interessi dal 1° agosto 2012 sulla base dell'art. 337d cpv. 1 CO. Nelle sue osservazioni del 29 agosto 2013 CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.\nConsiderando\nin diritto: 1. Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la decisione impugnata è pervenuta ai patrocinatori della convenuta l'8 luglio 2013. Introdotto il 30 luglio 2013, il reclamo è tempestivo."}