I conduttori, che non contestano la validità della disdetta né l'esistenza di pigioni arretrate, hanno così già beneficiato di un lasso di tempo per ricercare una nuova sistemazione e non possono pretende di rimanere in un' abitazione senza causa impedendo così al locatore di mettere a frutto la sua proprietà. Ciò posto il reclamo, che non ha evidenziato nessun errore manifesto nelle risultanze istruttorie o nell'applicazione del diritto sostanziale da parte del primo giudice, deve essere respinto. 7. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di ripetibili, il reclamo non avendo formato oggetto di notifica all'istante.