4. I reclamanti lamentano nuovamente il fatto che la procedura di espulsione non sia stata preceduta da un tentativo di conciliazione. A torto. In concreto, i convenuti non contestano il fatto che l'istante abbia promosso un'istanza di tutela giurisdizionale nei casi manifesti sulla base dell'art. 257 CPC. Ciò premesso, contrariamente all'espulsione di un conduttore dai locali occupati dopo la fine del contratto per disdetta, ordinaria o straordinaria, promossa con la procedura semplificata (art. 243 segg. CPC), ove un tentativo di conciliazione previo va esperito, nella procedura a tutela dei casi manifesti ciò non è richiesto (art. 198 lett.