Egli ha poi stabilito che in mancanza di contestazioni da parte dei convenuti sulla mora, sulla fondatezza della disdetta straordinaria giusta l'art. 257d CO e sulla mancata riconsegna dell'ente alla scadenza impartita, si era in presenza di fatti incontestati e di una situazione giuridica chiara, donde la possibilità di ordinare l'espulsione dei conduttori dall'ente locato con la procedura prevista dall'art. 257 CPC. Il primo giudice ha infine ritenuto che ove si volesse considerare la presa di posizione dei convenuti come una richiesta di protrazione della locazione, essa sarebbe manifestamente tardiva e comunque priva di fondamento nel merito. 4.