Secondo il Pretore l'istante aveva introdotto una procedura sommaria per la tutela giurisdizionale dei casi manifesti (art. 257 CPC) nella quale è escluso il tentativo di conciliazione. Egli ha poi stabilito che in mancanza di contestazioni da parte dei convenuti sulla mora, sulla fondatezza della disdetta straordinaria giusta l'art. 257d CO e sulla mancata riconsegna dell'ente alla scadenza impartita, si era in presenza di fatti incontestati e di una situazione giuridica chiara, donde la possibilità di ordinare l'espulsione dei conduttori dall'ente locato con la procedura prevista dall'art. 257 CPC.