Statuendo il 10 luglio 2013 il Pretore ha accolto l'istanza e ha ordinato ai convenuti di mettere a disposizione dell'istante l'appartamento entro il 29 luglio 2013. Le spese processuali di fr. 200.– sono state poste a carico dei convenuti, tenuti a rifondere all'istante fr. 100.– per ripetibili. C. Con reclamo 18 luglio 2013 RE 1 e RE 2 sono insorti contro il predetto giudizio postulandone, previa concessione dell'effetto sospensivo, in via principale l'annullamento per mancato tentativo di conciliazione e in via subordinata la sospensione. Con decreto del 22 luglio 2013 il presidente di questa Camera ha concesso al reclamo effetto sospensivo.