{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2013-09-04", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2013-31_2013-09-04.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=115030&nX40_KEY=4711106&nTrefferzeile=4&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "4897f3834fb5aaa5853dd35f8720111e"}, "Scrapedate": "2026-02-10", "Num": ["16.2013.31"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 04.09.2013 16.2013.31"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tutela dei casi manifesti, espulsione del conduttore in seguito a disdetta straordinaria del contratto di locazione per mora"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "10.02.2026 02:27:13", "Checksum": "bf38e177478b089774d1982de8fd53cf", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 04.09.2013 16.2013.31\nRegesto:\nTutela dei casi manifesti, espulsione del conduttore in seguito a disdetta straordinaria del contratto di locazione per mora\n\n\n4. I reclamanti lamentano nuovamente il fatto che la procedura di espulsione non sia stata preceduta da un tentativo di conciliazione. A torto. In concreto, i convenuti non contestano il fatto che l'istante abbia promosso un'istanza di tutela giurisdizionale nei casi manifesti sulla base dell'art. 257 CPC. Ciò premesso, contrariamente all'espulsione di un conduttore dai locali occupati dopo la fine del contratto per disdetta, ordinaria o straordinaria, promossa con la procedura semplificata (art. 243 segg. CPC), ove un tentativo di conciliazione previo va esperito, nella procedura a tutela dei casi manifesti ciò non è richiesto (art. 198 lett. a CPC; sentenza del Tribunale federale 4A_585/2011 del 7 novembre 2011, consid. 3a; II CCA, sentenza inc. 12.2011.74 del 9 giugno 2011, consid. 4). Il Pretore non è dunque incorso in un'errata applicazione del diritto.\n5. I reclamanti chiedono, poi, di prorogare il termine di uscita dall'abitazione fino al 28 febbraio 2014 e di ordinare ai servizi sociali preposti di assisterli nella ricerca di una nuova soluzione abitativa adeguata per la loro famiglia. Intesa come protrazione della locazione, la richiesta non può essere accolta poiché esclusa nel caso in cui la disdetta sia stata notificata, come in concreto, per mora dei conduttori (art. 272a cpv. 1 lett. a CO). Quanto all'intervento dei servizi sociali, a prescindere dal fatto che la questione esula dalle competenze di questa Camera, l'assistenza di tali enti può essere direttamente chiesta dagli interessati.\n6. Le ulteriori obiezioni sollevate dai reclamanti – le difficoltà di trovare in breve tempo una nuova e analoga soluzione abitativa ad __________, i problemi di frequentazione scolastica della figlia dovuti a un eventuale cambiamento di domicilio, l'inopportunità dello sfratto considerata la situazione economica, psicologica ed emotiva dei reclamanti – non ostano, con ogni evidenza, al legittimo diritto conferito al locatore di chiedere l'espulsione di un conduttore in mora. Per di più, in concreto alla diffida di pagamento del 13 marzo 2013, con la quale il locatore ha assegnato ai conduttori un termine fino al 12 aprile 2013 per saldare la pigione arretrata del mese di marzo e le spese, è seguita il 18 aprile 2013 la disdetta notificata su modulo ufficiale per il 31 maggio 2013 e la fissazione di un ulteriore termine al 7 giugno 2013 per versare tutti gli arretrati di pigione e spese accessorie nel frattempo maturati o riconsegnare l'appartamento. I conduttori, che non contestano la validità della disdetta né l'esistenza di pigioni arretrate, hanno così già beneficiato di un lasso di tempo per ricercare una nuova sistemazione e non possono pretende di rimanere in un' abitazione senza causa impedendo così al locatore di mettere a frutto la sua proprietà. Ciò posto il reclamo, che non ha evidenziato nessun errore manifesto nelle risultanze istruttorie o nell'applicazione del diritto sostanziale da parte del primo giudice, deve essere respinto.\n7. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di ripetibili, il reclamo non avendo formato oggetto di notifica all'istante.\nPer questi motivi,\ndecide: 1. Il reclamo è respinto.\n2. Le spese giudiziarie di fr. 300.– sono poste a carico dei reclamanti. Non si assegnano ripetibili.\n3. Notificazione a:\nComunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.\nPer la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello\nIl presidente La vicecancelliera\nRimedi giuridici\nNelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF."}