{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2013-09-04", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2013-31_2013-09-04.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=115030&nX40_KEY=4921758&nTrefferzeile=8&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "4897f3834fb5aaa5853dd35f8720111e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2013.31"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 04.09.2013 16.2013.31"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tutela dei casi manifesti, espulsione del conduttore in seguito a disdetta straordinaria del contratto di locazione per mora"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:17:35", "Checksum": "2420aaa3d421b76792f79e2041e3b058", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 04.09.2013 16.2013.31\nRegesto:\nTutela dei casi manifesti, espulsione del conduttore in seguito a disdetta straordinaria del contratto di locazione per mora\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. |\nLugano 4 settembre 2013 |\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nGiani, presidente, Pellegrini e Stefani |\n|\nvicecancelliera: |\nJurissevich |\nsedente per statuire sul reclamo del 18 luglio 2013 presentato da\n|\n|\nRE 1, e RE 2, (patrocinati dall'avv. PA 1, )\n|\n|\n|\n|\ncontro la decisione 10 luglio 2013 del Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna nella causa SO.2013.511 (espulsione del conduttore) promossa con istanza dell'11 giugno 2013 da |\n|\n|\n|\nCO 1, |\n||\n|\n|\n|\n|\n|\nesaminati gli atti\nritenuto\nin fatto: A. Il 13 maggio 2005 RE 1 e RE 2 hanno sottoscritto con CO 1 un contratto di locazione avente per oggetto un appartamento di proprietà di quest'ultimo ad __________. La pigione pattuita ammontava a fr. 2100.– mensili, indicizzati a partire dal secondo anno di locazione, oltre a fr. 100.– mensili di forfait per le spese accessorie. La locazione è iniziata il 1° aprile 2005 e poteva essere disdetta con preavviso di tre mesi, con effetto al 31 marzo, la prima volta il 31 marzo 2012.\nIl 13 marzo 2013 il locatore ha inviato ai conduttori una diffida di pagamento con comminatoria di disdetta, invitandoli a pagare entro il 12 aprile 2013 la pigione del mese di marzo e le spese per complessivi fr. 2625.–. Non avendo i conduttori provveduto ad alcun versamento, il 18 aprile 2013 CO 1 ha notificato separatamente a RE 1 e RE 2 su modulo ufficiale la disdetta del contratto di locazione per il 31 maggio 2013. Il 5 giugno 2013 egli ha assegnato ai conduttori un ultimo termine al 7 giugno 2013 per versare tutti gli arretrati di pigione e spese accessorie nel frattempo maturati, ingiungendo la riconsegna dell'ente locato lo stesso giorno in caso di mancato pagamento. I conduttori non hanno provveduto al saldo dell'importo scoperto, né alla riconsegna dell'ente locato entro la scadenza indicata.\nB. Con istanza 11 giugno 2013 CO 1 ha chiesto al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna di ordinare a RE 1 e a RE 2 la riconsegna immediata dell'ente locato. Nelle loro osservazioni 8 luglio 2013 i convenuti hanno proposto di respingere l'istanza, chiedendo, in via principale, di annullare la procedura per vizio di forma e di convocare le parti per un tentativo di conciliazione e, in via subordinata, di “accordare il tempo necessario ai convenuti affinché possano trovare un'altra soluzione abitativa adeguata”. Statuendo il 10 luglio 2013 il Pretore ha accolto l'istanza e ha ordinato ai convenuti di mettere a disposizione dell'istante l'appartamento entro il 29 luglio 2013. Le spese processuali di fr. 200.– sono state poste a carico dei convenuti, tenuti a rifondere all'istante fr. 100.– per ripetibili.\nC. Con reclamo 18 luglio 2013 RE 1 e RE 2 sono insorti contro il predetto giudizio postulandone, previa concessione dell'effetto sospensivo, in via principale l'annullamento per mancato tentativo di conciliazione e in via subordinata la sospensione. Con decreto del 22 luglio 2013 il presidente di questa Camera ha concesso al reclamo effetto sospensivo. Il memoriale non è stato notificato per osservazioni.\nConsiderando\nin diritto: 1. Il Pretore ha trattato la causa come tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257 CPC), le cui decisioni sono impugnabili, trattandosi di procedura sommaria in una causa di valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, entro 10 giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). In concreto, il Pretore ha indicato il valore litigioso in fr. 5220.– donde la competenza di questa Camera. Quanto alla tempestività del rimedio, la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore dei convenuti l'11 luglio 2013, di modo che il termine d'impugnazione è cominciato a decorrere l'indomani e sarebbe scaduto domenica 21 luglio 2013, salvo protrarsi al lunedì successivo (art. 142 cpv. 3 CPC). Introdotto il 18 luglio 2013 il reclamo è pertanto tempestivo.\n2. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che, relativamente all'applicazione del diritto, occorre spiegare in modo conciso, riferendosi all'oggetto del litigio, in cosa consiste la violazione e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (cfr. DTF 134 II 246 consid. 2.1). Quanto all'accertamento dei fatti, la definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio ragione per cui il reclamante non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella del primo giudice (DTF 136 II 494 consid. 2.8, con riferimenti). Egli deve così dimostrare, attraverso\nun'argomentazione chiara e dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4 consid. 1.3, con rinvii). Non basta segnatamente che il reclamante affermi l'arbitrarietà della decisione impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 136 II 494 consid. 2.8)."}