Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC) dell'opponente che ha concluso per la reiezione del reclamo. Quanto all'indennità d'inconvenienza in favore del reclamante (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), per tacere del fatto che nessuna domanda in tale senso è stata formulata, la stesura del reclamo non ha verosimilmente comportato dispendi di tempo e spese apprezzabili. Per questi motivi, decide: 1. Il reclamo è accolto e il decreto di stralcio impugnato è annullato. La causa è ritornata al Giudice di pace del circolo di Paradiso, affinché proceda nel senso dei considerandi. 2. Le spese processuali di fr. 150. sono poste a carico della CO 1. 3. Notificazione a: | | –; –. |