, n. 28 ad art. 238, n. 1 ad art. 209). Nella fattispecie, il Giudice di pace supplente anziché rilasciare all'istante la citata autorizzazione, ha stralciato la causa dai ruoli. Nelle sue osservazioni 26 agosto 2013 il nuovo Giudice di pace ha invero spiegato che la mancata consegna all'istante dell'autorizzazione ad agire è dovuta ad un errore. E in effetti, procedendo allo stralcio della procedura, anziché rilasciare all'istante l'autorizzazione ad agire, il primo giudice ha effettivamente applicato il diritto procedurale in maniera erronea (analogamente CCR sentenza inc. 16.2012.21 del 4 maggio 2012). 3.