Resta il fatto che dopo avere ricevuto tale decisione RE 1 ha poi introdotto il suo “ricorso” davanti a questa Camera. Tenuto conto che l'interessato è sprovvisto di cognizione giuridiche e che egli ha reagito tutto sommato in tempi brevi dando così prova di diligenza, il reclamo da lui presentato può ritenersi ricevibile e può essere esaminato nel merito. 2. Nel merito, il reclamante censura in estrema sintesi il mancato rilascio dell'autorizzazione ad agire. Per l'art. 209 cpv. 1 CPC se non si giunge a un'intesa, l'autorità di conciliazione verbalizza la mancata conciliazione e rilascia l'autorizzazione ad agire.