cit.). c) In concreto, dagli atti risulta che il 4 luglio 2013, quindi entro il termine di reclamo, il reclamante ha impugnato la decisione in questione davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, il quale ha però dichiarato inammissibile il rimedio precisando che “nella misura in cui RE 1 intende ricorrere contro una decisione o l'operato di quest'ultima autorità [giudicatura di pace], la Pretura non è competente al riguardo” (decisione 5 luglio 2013, inc. CM.2013 400). Ci si può chiedere se l'atto non andasse poi trasmesso all'autorità competente. Resta il fatto che dopo avere ricevuto tale decisione RE 1 ha poi introdotto il suo “ricorso” davanti a questa Camera.