L'omissione di tale indicazione non rende però inefficace la decisione (Staehelin in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2ª edizione, n. 28 ad art. 238). Semplicemente non deve portare pregiudizio alle parti (DTF 138 I 53 consid. 8.3.2). Resta il fatto che ciò non esonera tuttavia queste ultime dal rispettare il termine di ricorso “usuale” né autorizza a insorgere in ogni momento. Chi non conosce un termine d'impugnazione deve informarsi “in tempo utile”.